Definizione
Le norme del D.lgs n.114/1998 non si applicano agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.
Con apposita circolare il Ministero ha chiarito che quanto sopra illustrato è valido anche per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria di aziende industriali.
LA LEGGE REGIONE MARCHE HA RIPROPOSTO TALE ESCLUSIONE
LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 27
Testo unico in materia di commercio -( B.U. 13 novembre 2009, n. 106 ) ART. 1 comma 4 lettere f- h.
f) agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 32 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), per la vendita dei beni di produzione propria nei locali in cui avviene la produzione medesima o a questi adiacenti, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
h) alle imprese industriali, per la vendita dei beni di produzione propria nei locali in cui avviene la produzione medesima o a questi adiacenti.