Alessandro Pieri
1. E’ istituita ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la figura del Presidente
del Consiglio.
2. Al Presidente del Consiglio competono: convocazione, direzione lavori e tutte le ulteriori
attività inerenti la Presidenza del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio nella sua prima seduta, nel proprio seno
e con votazione palese, sulla base di una proposta sottoscritta dai Sindaci dei Comuni
aderenti.
4. Il Presidente del Consiglio può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto e con
funzioni consultive, alle sedute della Giunta Esecutiva ove vengono trattati gli argomenti
da sottoporre al Consiglio dell’Unione.
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