Definizione:
Si considera noleggio senza conducente quando, il locatore, dietro corrispettivo si obbliga a mettere a disposizione del locatario, il veicolo.
Se l'attività di noleggio senza conducente prevede nove o più veicoli, deve essere richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. del 16.02.1982, inoltre i veicoli destinati a noleggio senza conducente devono essere muniti di carta di circolazione rilasciata dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 30 aprile 1992, n° 285 e succ. modifiche.
Requisiti
Per aprire l'attività di noleggio senza conducente occorre che il locale abbia la destinazione ad uso di ufficio o negozio.
Cosa occorre:
Per aprire l'attività occorre presentare al Comune (Unione Pian del Bruscolo) denuncia di inizio attività compilando il modello predisposto, nel riquadro dei dati anagrafici e contrassegnare le caselle nelle parti che interessano, allegando i documenti richiesti, altrimenti la denuncia di inizio attività non potrà produrre effetti.
Normativa di riferimento:
art. 84 del D.lgs 30 aprile 1992, n° 285;
D.P.R. del 19 dicembre 2001, n° 481 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente”.
Inizio attività seguire le indicazioni del DPR 160/2010 inoltro in modalità esclusivamente telematica
modulistica inizio attività (SCIA DA PRESENTARE TRAMITE COMUNICA E CCIAA)
modulistica inserimento /dismissione ultriore mezzo (SCIA DA PRESENTARE con mod.DU61 suapassociatopesarese@emarche.it )