Definizione
Sono soggette a Segnalazione Certificata d'inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al presente Ente, le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate:
a) nel domicilio del consumatore;
b) negli esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
c) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema e simili;
d) nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti e scuole;
e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 19;
f) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso;
g) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco stabilimenti balneari;
h) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui al titolo IV;
i) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini.
Prescrizioni: La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1 art. 64 L.R. 27/2009 ad esclusione di quelli di cui alle lettere b) ed h), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolge l'attività di somministrazione prevista alla lettera g) non deve superare il venticinque per cento dell'intera superficie del locale. Le suddette attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati. La variazione del preposto all'esercizio nominato successivamente alla dichiarazione deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dalla nomina.
La dichiarazione deve indicare:
a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 e 9;
b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui all’ar.64 comma 1, lettera g), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
d) la disponibilità e la conformità del locale ove è esercitata la somministrazione alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, ove previsti e, in particolare, il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;
e) l'eventuale preposto all'esercizio.
modello regione marche + NIA SANITARIA
Norme di riferimento:
LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 27 Testo unico in materia di commercio ( B.U. 13 novembre 2009, n. 106 )
Regolamento Regionale n.5/2011 approvato con delibera G.R. n.1097 del 01/08/2011
Orari di apertura al pubblico:
lunedì mercoledì dalle 09.00 alle 12.00
il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
MAIL SUAP ASSOCIATOa.economiche@unionepiandelbruscolo.pu.it
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