Allegato al Piano commercio su aree pubbliche, individuazione piazzole isolate
Modulo SCIA per il rilascio di autorizzazione itinerante (Mod 9/AP - MODIFICATO) con la LR 29/2014 è stata modificata la procedura per l'esercizio dell'attività in forma itinerante che ora è soggetta a Segnalazione Certificata d'Inizio attività- in attesa dell'aggiornamento della modulistica regionale è possibile scaricare il modello predisposto da questo Ente
Modulo domanda per rilascio concessione/autorizzazione temporanea (Mod 10/AP)
Modulo comunicazione di modifica del settore merceologico (Mod 11/AP)
Art. 42 L.R. 27/2009 (Autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante)
1. L’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto alla presentazione della SCIA al Comune o al SUAP* competente per il territorio nel quale l’esercente intende avviare l’attività. I Comuni devono inviare alla Regione le SCIA presentate.
2. La SCIA di cui al comma 1 abilita l’operatore anche:
a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b) all’esercizio dell’attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata;
c) alla partecipazione ai mercati e alle fiere.
3. La SCIA contiene le seguenti dichiarazioni:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9;
c) il settore o i settori merceologici.
4. Alla SCIA è allegata dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni o aver presentato altra SCIA per l’esercizio di attività in forma itinerante.
5. Uno stesso soggetto non può presentare più di una SCIA. Il divieto non si applica a chi subentra nell’attività di aziende già operanti.
6. Una società di persone può presentare tante SCIA quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 8 e 9. Tali soggetti devono essere nominativamente indicati.
7. L’attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi. La sosta nello stesso spazio è permessa fino a un’ora, trascorsa la quale l’operatore commerciale è tenuto a spostarsi di almeno cinquecento metri e non può rioccupare la stessa area nell’arco della giornata. La sosta nei posteggi isolati è effettuata nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale.
9. Il Comune, con il regolamento di cui all’articolo 35, individua le zone interdette al commercio itinerante. E’ fatto divieto di interdire al commercio itinerante l’intero territorio comunale. Il commercio itinerante è vietato nell’ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a un chilometro o ad altra distanza eventualmente prevista dal medesimo Comune.
Nota relativa all'articolo 42:Così modificato dall'art. 24, l.r. 15 novembre 2010, n. 16; dall'art. 33, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20; dall’art. 29, l.r. 17 novembre 2014, n. 29, e dall'art. 5, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36.Ai sensi del comma 2 dell'art. 50, l.r. 17 novembre 2014, n. 29, il divieto di cui al comma 5 di questo articolo, come sostituito dall’art. 29 della citata legge, non si applica a coloro che sono titolari di più autorizzazioni o hanno presentato altre SCIA alla data di entrata in vigore di questa legge.[*] nel caso di specie la SCIA COSTITUISCE PRATICA da attivare OBBLIGATORIAMENTE mediante COMUNICA STAR-WEB procedimento semplificato C.C.I.A.A -
I MODELLI REGIONALI SONO DISPONIBILI SUL SITO
http://impresa.regione.marche.it/SportelloUnicoAttivitaProduttiveSUAP/Modulistica.aspx
SportelloUnicoAttivitaProduttiveSUAP/Modulistica.aspx
SI RICORDA CHE LE ISTANZE DEVONO ESSERE PRESENTATE SEGUENDO LA GUIDA PUBBLICATA NELLA SEZIONE MODALITA' DI INOLTRO PRATICHE E CHE LE SUDDETTE DEVONO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA' TELEMATICA:
DOMANDE NUOVO RILASCIO E COMUNICAZIONI VARIAZIONI TRAMITE IL SITO DEL SUAP: suapassociatopesarese@emarche.it
LE SCIA DI SUBINGRESSO DEVONO ESSERE INOLTRATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE C.C.I.A.A. E COMUNICA
LE ALTRE SCIA A SECONDA DEL CASO (MODIFICHE FORMALI O SOSTANZIALI)
Legge Regionale n.27 del 10 novembre 2009"Testo Unico in Materia di Commercio", pubblicata nel B.U.R. Marche n.106 del 13/11/2009;
Regolamento regionale 27 giugno 2011, n. 4 "Disciplina del Commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, Capo II, della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)", pubblicato nel B.U.R. Marche 07 luglio 2011, n. 58
aree pubbliche normativa modulistica
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