Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS possono detenere apparecchi da gioco nei limiti indicati dal decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003.
Ai sensi della L.R. 27/2009 possono essere tenuti anche altri giochi leciti quali carte, giochi di società, ecc... E' fatto obbligo esporre e far rispettare la TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI emessa dal QUESTORE. La copia affissa deve essere appositamente vidimata dal Sindaco o suo delegato.
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 artt. 86 e 110;Regolamento d'esecuzione del TULPS titolo III;Regolamento Unione dei Comuni "Sale gioco e giochi leciti" approvato con delibera C.U. n.27 del 11.12.2008;decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 per la determinazione del n. massimo di giochi installabili presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i circoli privati.
QUADRO RIASSUNTIVO RELATIVO AI GIOCHI
- debbono essere posti in spazi appositamente dedicati.
l’ingresso e la permanenza nelle aree nelle quali vi sono giochi che consentono vincite di denaro è vietato l’ingresso ai minori di anni 18. Il punto vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
- In caso di attività inerenti lo stesso locale si applicano i limiti numerici previsti per l’attività prevalente.
- Gli apparecchi di cui ai commi 6 dell’art. 110 del TULPS non possono essere installati negli esercizi che si trovino all’interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, pertinenze di luoghi di culto.
- In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi all’esterno dei locali o delle aree oggetto dell’autorizzazione