L'art. 126 del TULPS stabilisce che non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta preventiva dichiarazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Per commercio di cose antiche si intendono quei beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d'arte, oggetti di pregio o preziosi, autoveicoli come definiti dall'Allegato A al D.lgs. n.42/2004.
Requisiti
Per esercitare la vendita il soggetto richiedente deve già esercitare il commercio in sede fissa, su aree pubbliche, tramite altre forme speciali di vendita, al dettaglio o all'ingrosso e possedere i requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.
L'esercente che eserciti esclusivamente l'attività all'ingrosso, può presentare al Comune (Unione) la prescritta dichiarazione, purché sia già iscritto alla C.C.I.A.A. per l'attività all'ingrosso.
L'art 2 del D.P.R. 311/2001 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti" ha introdotto modifiche ed integrazioni all'art.247 del R.D. 635/1940, e stabilisce che per il commercio di cose usate prive di valore o valore esiguo non sussiste l'obbligo della dichiarazione (art. 126 del TULPS) e della tenuta del registro delle operazioni giornaliere (art. 128 del TULPS).
Modalità di richiesta
La dichiarazione del commercio di cose antiche o usate deve essere presentata all’Unione sull’apposito modello tramite C.C.I.A.A. / Comunica.
Assieme alla dichiarazione l'esercente ha l'obbligo della tenuta del registro delle operazioni giornaliere (art. 128 del TULPS) previamente vidimato( da presentare direttamente al presente ufficio).
modello richiesta vidimazione registro
Norme di Riferimento
Artt. 126 e128 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"; Artt. 242e 247 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.- R.D. 6 maggio 1940, n. 635; D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 - D.P.R. 28/05/2001, n. 311; D.Lgs. 490/99 (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42) Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 legge 6 luglio 2002, n.137.
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