Definizione
La Regione Marche ha approvato con legge n.27 in data 10/112009 la disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande distinguendo le varie attività in due grandi gruppi che seguono procedimenti autorizzatori diversi:
attività di somministrazione soggette ad autorizzazione.
attività di somministrazione soggette a dichiarazione d'inizio attività.
Sempre soggette ad autorizzazione ma disciplinate da procedimenti amministrativi differenziati sono:
Distributori automatici per la somministrazione di alimenti
L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 5 L.R. n.30/2005;
1 - Associazioni aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, e quelle che pur non aderenti rispettano quanto previsto dall’art.111 commi 3, 4-bis e 4-quinquies del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986 n.917), devono presentare la denuncia di inizio attività per somministrare alimenti e bevande a favore dei propri soci presso la sede dove vengono svolte le attività istituzionali con apposito modello (dia circolo) contestualmente dovrà presentare per il locali la dia sanitaria ai fini della registrazione con le modalità indicate dalla competente ASUR .
2 - Associazioni non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, non conformi a quanto stabilito dall’art.111 commi 3, 4-bis e 4-quinquies del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986 n.917), devono presentare una domanda di autorizzazione, (sab-1) e (dia sanitaria) per la somministrazione di alimenti e bevande, indicando che l'attività abbia natura di ente non commerciale come stabilito, dovranno attendere l'autorizzazione prima di iniziare l'attività.
I circoli privati (vai all'apposita sezione)