Unione PianDelBruscolo

Fuochi d'artificio

Definizione attività

Per effettuare l'accensione di Fuochi d'artificio occorre  l'autorizzazione dell'Autorità locale di pubblica sicurezza  ai sensi dell'art..57 T.U.L.P.S., da inoltrare a Unione dei Comuni Pian del Bruscolo.

Modalità di presentazione dell'Istanza

La domanda, in  bollo € (14,62), deve essere presentata al competente Ufficio almeno 30 giorni prima,  corredata della seguente documentazione:

- Certificato d’idoneità all’esercizio di Pirotecnico art. 101 TULPS;
- Autodichiarazione antimafia;
- Eventuale autorizzazione art. 55 TULPS per il trasporto;
- Dichiarazione circa gli artifici che si impiegheranno nello spettacolo pirotecnico
(in riferimento a quanto previsto dalla circolare n.559/c del 11/01/2001);
- Fotocopia Patentino di eventuali coadiuvanti nell’accensione dei fuochi,
- Assicurazione R.C. Diversi;
- Documento comprovante l’assenso del proprietario del terreno ( se privato) o la concessione del suolo (se pubblico);
- Fotocopia documento d’identità;
- Documento con i dati personali e codice fiscale;

- N° 1 Marca da bollo di € 14,62  (da applicare sull’autorizzazione );


DOPO LO SPETTACOLO PIROTECNICO
-
Dichiarazione  inerente la bonifica del terreno dopo lo spettacolo;
- Dichiarazione di avere controllato e usato solo artifici in buono stato.

Norme di riferimento

Art.57  (T.U.L.P.S )  Testo Unico delle Leggi di P.S. del 18 giugno 1931 n.773; Artt. 81, 101, 102, 110 del relativo Regolamento d’esecuzione, approvato con  R.D. 6 maggio 1940 n. 635;   Legge del 18 aprile 1975 n. 110, recante norme integrative alla vigente disciplina per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi;  Circolare 11 gennaio 2001 n.559/c.25055.XV.A.MASS ad oggetto “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.”

 
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