(Punti vendita esclusivi) ART. 26 L.R. 27/2009
1. I punti vendita esclusivi sono gli esercizi adibiti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Essi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate. Rientrano tra i punti vendita esclusivi gli esercizi già autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria).
2. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie dell’esercizio alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a condizione che l’esercizio medesimo abbia una superficie di vendita inferiore o uguale a quella di un esercizio di vicinato di cui all’articolo 10, comma 1, lettera f), e che la superficie destinata alla vendita dei prodotti appartenenti al settore non alimentare non sia superiore al 30 per cento della superficie totale di vendita.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la vendita di quotidiani e periodici effettuata da un punto vendita esclusivo deve avere il carattere prevalente rispetto alla restante attività commerciale.
(Punti vendita non esclusivi) ART. 27 L.R. 27/2009
1. I punti vendita non esclusivi sono gli esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
2. L’esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell’ambito degli stessi locali nelle seguenti attività:
a) rivendite di generi di monopolio;
b) impianti di distribuzione di carburanti;
c) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) medie strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) grandi strutture di vendita;
f) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120;
g) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.
3. La vendita della stampa negli esercizi di cui al comma 2 è legata e complementare all’attività primaria.
4. La vendita della stampa non può essere fisicamente disgiunta dall’attività di vendita primaria.
5. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell’ambito della tipologia di prodotto editoriale prescelta, ossia dei soli quotidiani, dei soli periodici o di entrambe le tipologie.
La vendita della stampa quotidiana e periodica è regolata dal D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170, “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108” e dal DGR n. 910/2003 ALLEGATO "A" "Indirizzi regionali concernenti il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica di cui al decreto legislativo n. 170/2001". (applicabile fino all'emanazione dei regolamenti d'attuazione relativi al T.U.)
"Testo Unico in Materia di Commercio" Legge Regionale n.27 del 10 novembre 2009 pubblicata nel B.U.R. Marche n.106 del 13/11/2009
applicazione della direttiva 2006/123/CE nota regione Marche prot. 0226920/13/04/2010/R_MARCHE/GRM/CTC_07/P